Obblighi vaccinali

A decorrere dall’anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020, sono in vigore in tutta Italia le misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali ai fini dell’iscrizione scolastica dettate dall’articolo 3-bis del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73.

Ai genitori/tutori/affidatari non è più richiesto di presentare, all’atto dell’iscrizione, la documentazione sulle vaccinazioni. Infatti, le ASL trasmettono direttamente alle Scuole le informazioni contenute nelle anagrafi vaccinali informatizzate ormai attive.

Come funziona l’accertamento della situazione vaccinale

Per l’accertamento della situazione vaccinale dei bambini, anche al fine di formare le classi in modo da evitare che i minori non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classi nelle quali siano presenti minori non vaccinati (articolo 4 decreto legge n. 73/2017), entro il 10 marzo 2019, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale hanno inviato alle Aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti l’elenco degli iscritti all’anno scolastico-calendario annuale 2019/2020.

Le ASLentro il 10 giugno 2019, avvalendosi dei dati contenuti nelle anagrafi regionali informatizzate, hanno restituito gli elenchi, completandoli con le seguenti diciture (allegato A, circolare 27 febbraio 2018 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero della Salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali):

  1. “non in regola con gli obblighi vaccinali”
  2. “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”
  3. “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.

Per soggetto “non in regola con gli obblighi vaccinali” si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell’adempimento degli obblighi vaccinali, si tiene conto di quanto previsto dall’allegato 2 circolare 16 agosto 2017 del Ministero della Salute.

Per “formale richiesta di vaccinazione” si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero secondo le modalità indicate dalla singola ASL. La formale richiesta equivale all’appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all’interessato per iscritto.

Nei dieci giorni successivi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie hanno invitato per iscritto i genitori dei soli minori indicati negli elenchi “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, a depositare, entro il 10 luglio 2019, la documentazione in loro possesso comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale.

Si tratta di una sorta di “soccorso istruttorio”, una clausola di sicurezza del sistema per ovviare ad eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatizzati delle anagrafi (nazionale o regionali).

Nell’ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa dopo la data del 10 marzo 2019, il minore, una volta perfezionata l’iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell’infanzia invierà una specifica richiesta di verifica alla ASL; nel caso in cui l’accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell’accesso al servizio, i genitori o i tutori o gli affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL.
Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore o il tutore o l’affidatario produca, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale.

In caso di violazione dell’obbligo vaccinale

Entro il 20 luglio 2019, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito all’Azienda sanitaria locale, che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 73/2017. Riguardo all’iscrizione:

  • per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, i minori risultanti “non in regola con gli adempimenti vaccinali”, i cui genitori non presentino documentazione idonea a dimostrare – viceversa – la regolarità della loro posizione, decadranno dall’iscrizione;
  • per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione né impedirà la partecipazione agli esami.